Regolamento Premio Fedeltà alla Montagna
REGOLAMENTO
Art. 1 – l’Associazione Nazionale Alpini, al fine di tutelare e valorizzare la montagna, intesa non solo come ambiente naturale, morale ed umano, visto l’art. 2 paragrafi b) e d) del proprio Statuto, istituisce un “Premio Fedeltà alla Montagna”.

Art. 2 – Il “Premio” è annuale, viene assegnato all’alpino (o gruppo di alpini o Gruppo A.N.A.) che, negli intenti di cui al precedente art. 1, abbia utilmente operato per la difesa, la valorizzazione e l’arricchimento dell’ambiente montano e della sua cultura, onde evitarne il depauperamento e contribuire al mantenimento, alla prosperità ed al potenziamento degli insediamenti umani in montagna.

Art. 3 – Il “Premio Fedeltà alla Montagna” è dotato di un “fondo” a gestione autonoma, nel quadro del bilancio dell’A.N.A. e così costituito:
° incorporazione del fondo proveniente dal disciolto “Fondo Assistenza” dell’A.N.A.;
° eventuali assegnazioni straordinarie volta a volta deliberate dal C.D.N.;
° tutte le donazioni, i legati, i lasciti e le regalie, le oblazioni a specifica destinazione al detto “Fondo”;
° gli interessi maturati sulle somme di cui sopra.
Annualmente il C.D.N. stabilisce l’entità del Premio nei limiti dei proventi del Fondo di cui sopra.

Art. 4 – Il “Prmio Fedeltà alla Montagna” è retto ad ogni effetto, da una “Commissione, nominata ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale e costituita da 5 membri.
Il fondo a gestione autonoma, di cui all’art. 3, fa capo contabilmente ed amministrativamente agli Organi ed Uffici dell’A.N.A., preposti alla formazione e redazione del Bilancio dell’A.N.A. medesima.

Art. 5 – Ogni anno, entro il termine improrogabile del 31 marzo, ogni Gruppo dell’A.N.A., per il tramite della Sezione di appartenenza (che dovrà esprimere il proprio parere), potrà segnalare alla Commissione di cui al precedente art. 4, presso la Sede Nazionale dell’A.N.A., i soggetti ritenuti meritevoli del “Premio Fedeltà alla Montagna”, all’uopo trasmettendo alla detta Commissione una proposta scritta corredata da una relazione descrittiva ed illustrativa dell’opera svolta dal soggetto proposto ed una sintetica motivazione.

Art. 6 – Sulla base delle proposte di cui al precedente art. 5, pervenute in termine, la Commissione con decisione presa a maggioranza semplice dei suoi membri, proporrà al C.D.N. per la delibera, l’assegnazione del “Premio Fedeltà alla Montagna”, nei limiti stabiliti dal precedente art. 3, comma 1. Al soggetto premiato verrà altresì assegnata apposita targa, mentre un apposito Trofeo perpetuo verrà affidato in deposito fiduciario annuale, al Gruppo dell’A.N.A. al quale fa capo il Soggetto premiato.

Art. 7 – Prima di decidere, la Commissione può chiedere alle Sezioni dell’A.N.A., dalle quali dipendono i Gruppi presentatori di proposte di assegnazione del “Premio”, ulteriori informazioni e precisazioni. La Commissione può inoltre assumere dirette informazioni ed effettuare eventuali sopralluoghi a sua scelta discrezionale.

Art. 8 – Il “Premio Fedeltà alla Montagna” viene pubblicamente consegnato di regola nel luogo di residenza del Soggetto premiato, alla presenza del Presidente Nazionale dell’A.N.A. o da suo Delegato, in epoca dell’anno particolarmente significativa per la vita sociale del luogo stesso.

Art. 9 – In caso di mancata assegnazione totale o parziale, del “Premio”, quanto non assegnato, resta a disposizione del “Premio” e può essere compreso nelle assegnazioni successive.

Art. 10 – Il presente regolamento può essere modificato od abrogato solo con delibera motivata dal C.D.N., che stabilisce altresì, in caso di abrogazione del “Premio”, la destinazione degli eventuali fondi residui
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